L’art. 2-bis, comma 1-ter,
d.P.R. n. 380/2001 consente, negli interventi di demolizione e ricostruzione,
di ricostruire “nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”, anche
dopo il superamento del rigido vincolo di identità di sagoma e sedime introdotto
dalla riforma del 2020. Il nodo interpretativo è capire se, modificando un solo
lato con ampliamento, l’edificio debba essere valutato come “blocco unitario”
oppure se la parte ampliata perda il beneficio derogatorio, restando però salva
la deroga sugli altri lati. La giurisprudenza non è affatto univoca: un
orientamento valorizza l’unitarietà dell’intervento e il mantenimento delle
distanze storiche come limite complessivo; un altro distingue tra ricostruzione
e parte eccedente, assoggettando quest’ultima al regime ordinario delle
distanze ex art. 9 d.m. n. 1444/1968. Tale contrasto incide direttamente sulla
possibilità di ampliare lateralmente senza dover traslare l’intero edificio.