L’ordinanza n. 14560/2026 del TAR Lazio-Roma riapre in modo netto il dibattito su uno dei passaggi più delicati del processo amministrativo: la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale. Muovendo da un caso relativo a procedura concorsuale pubblica, il Collegio dubita della legittimità costituzionale degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a., nella parte in cui collegano l’omessa notifica tempestiva a un controinteressato all’inammissibilità del ricorso e, correlativamente, impediscono al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio. L’ordinanza si colloca contro un orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, aprendo un possibile ripensamento del rapporto tra contraddittorio, effettività della tutela e decadenza processuale.
Il tema in esame era già stato trattato, seppur incidentalmente, nel precedente articolo “La posizione del controinteressato nei giudizi avverso le ordinanze di demolizione: tra regola generale ed eccezioni qualificate”.