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Sulla necessità di una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di sfruttamento del marchio “Festival di Sanremo” (parte 3): dov’eravamo rimasti? La saga continua…

Sulla necessità di una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di sfruttamento del marchio “Festival di Sanremo” (parte 3): dov’eravamo rimasti? La saga continua…

di Marco Ceruti - 14/05/2026
Sulla necessità di una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di sfruttamento del marchio “Festival di Sanremo” (parte 3): dov’eravamo rimasti? La saga continua…
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Il TAR Liguria, pur affermando l’interesse del ricorrente a contestare gli atti della procedura per l’affidamento dell’organizzazione e della trasmissione del Festival di Sanremo 2026-2028 (nonostante tale operatore non avesse presentato alcuna proposta) e dichiarando insussistente un conflitto di interessi dello stesso operatore all’organizzazione del Festival (nonostante la sua natura di “etichetta discografica”), ha respinto tutte le censure da esso presentate, affermando, inter alia, che i contenuti minimi concernenti gli obblighi di carattere economico e organizzativo di cui all’avviso impugnato, vertendosi in tema di concessione di beni e non di servizi, sono sufficienti a consentire la partecipazione ai soggetti che vi abbiano interesse, purché in possesso dei relativi requisiti.

Nella prime due parti del presente contributo (già pubblicate), dopo una sintesi dei fatti di causa, è stato esaminato il portato della decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5602, che ha confermato la sentenza n. 843/2024 del TAR Liguria emessa fra le stesse parti, ma la vicenda non si è chiusa ed il TAR Liguria è stato di nuovo chiamato a pronunciarsi sugli atti comunali, adottati nelle more del primo contenzioso, per l’organizzazione e la trasmissione delle edizioni 2026-2028 del Festival.

La recente sentenza n. 555/2026 del TAR Liguria chiude così un altro capitolo della saga legale sull’organizzazione del Festival di Sanremo. Il Tribunale ha respinto il ricorso che contestava la nuova procedura di gara indetta dal Comune, confermando la legittimità delle scelte dell’Amministrazione. La pronuncia ribadisce la natura del rapporto come “concessione di bene” (contratto attivo), non soggetto al rigore del Codice dei Contratti Pubblici, e l’ampia discrezionalità dell’ente nel definire i requisiti di partecipazione. La scelta di limitare l’accesso ai soli operatori televisivi è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, in virtù della centralità della diffusione mediatica per il successo e il valore dell’evento.

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