L’istituto del silenzio assenso sul permesso di costruire, disciplinato dall’art. 20 del D.P.R.
380/2001, rappresenta un cruciale strumento di semplificazione, ma la sua
operatività non è incondizionata. Recenti pronunce giurisprudenziali, tra cui
spicca la sentenza n. 1878/2026 del Consiglio di Stato, ne hanno delineato i
rigorosi confini, chiarendo che il mero decorso del tempo non sana ogni vizio
dell’istanza.
L’analisi evidenzia la fondamentale distinzione tra un’istanza “illegittima”
ma completa, che può generare un titolo tacito annullabile in autotutela o in
giudizio, e un’istanza “strutturalmente inconfigurabile”, giacché priva di
elementi essenziali, che impedisce ab origine la formazione del silenzio
assenso, rendendolo giuridicamente inesistente.