La sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. V, 28 maggio 2026, n. 9870, affronta un nodo di forte impatto pratico: se una Cassa previdenziale privatizzata possa determinare compensi
legali in misura fissa e inferiore ai parametri forensi nell’ambito di un
avviso per l’affidamento di incarichi ex art. 56, comma 1, lett. h), del d.lgs.
n. 36/2023. Il Collegio risponde negativamente, affermando sia la giurisdizione
amministrativa sia l’applicabilità della legge sull’equo compenso anche alle
Casse previdenziali, in quanto soggetti che perseguono interessi
pubblici. Ne emerge una decisione che incide su avvisi, elenchi e regolamenti
interni, rafforzando il rapporto tra dignità professionale, parametri forensi e
principi del Codice dei contratti pubblici.
Il presente contributo si collega al precedente “Equo compenso ed appalti pubblici di
progettazione: una questione risolta?” (già pubblicato),
relativo alla ribassabilità dei compensi professionali nelle gare pubbliche per
i cd. SIA, che già dal titolo lasciava intendere come il discorso non fosse
chiuso e potesse estendersi anche ad altri professionisti intellettuali (primi
fra tutti, gli avvocati: cfr. Cons. Stato, Sez. V, ordinanza n. 3462 del 4
maggio 2026, che ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione sulla
compatibilità europea degli obblighi di tracciabilità, CIG e contributi ANAC
per gli incarichi legali fiduciari delle pubbliche amministrazioni). Ebbene, il
TAR Lazio segna un primo confine sulla questione.
Parole Chiave:
- Equo compenso
- Codice dei Contratti pubblici
- Casse previdenziali
- Incarichi legali
- Parametri forensi